LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 7 - Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 115 del 6 luglio 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. Con la presente legge la regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.

Art. 2

Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica 1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche l'attivita' di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica ove presente.

  1. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione e' dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.

  2. Con regolamento della regione, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruita' in ordine alla determinazione del contributo.

  3. Qualora in capo...

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