LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

  1. all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;

  2. l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente: «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

  3. all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione;

    per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole;

    per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;

  4. all'articolo 159: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;

    2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

  5. all'articolo 160: 1) il primo comma e' abrogato;

    2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;

  6. all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;

  7. all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;

  8. all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;

  9. all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri»;

  10. l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;

  11. all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

  12. all'articolo 322-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri»;

    2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

    5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;

    3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;

  13. dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente: «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;

  14. all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;

  15. dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente: «Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;

  16. l'articolo 346 e' abrogato;

  17. all'articolo 346-bis: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;

    2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;

    3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;

  18. all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa...

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