LEGGE 9 dicembre 2021, n. 220 - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Coming into Force23 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/22/21G00243/ORIGINAL
Enactment Date09 Dicembre 2021
Published date22 Dicembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.303 del 22-12-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di societa' in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attivita' di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. E' altresi' fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attivita' espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

  3. Alle societa' di cui al comma 1 e' preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

  4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). E' altresi' fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attivita' di cui al comma 1.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

  1. «intermediari abilitati»: le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le societa' di gestione del risparmio (SGR) italiane, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi...

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