LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (24G00122)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole:
, 322
sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole:
e 323
sono soppresse
2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse
-
l'articolo 323 e' abrogato
-
all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»
2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»
-
all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»
-
l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente:
Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio
.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 322-bis, 323-bis e 323-ter
del codice penale come modificati dalla presente legge:
"Art. 322-bis (Peculato, indebita destinazione di
denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla
corruzione di membri delle Corti internazionali o degli
organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari
internazionali o di organizzazioni internazionali e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri).
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da
317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita' europee
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'
europee
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi."
"Art. 323-bis (Circostanze attenuanti)
Se i atti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322,
322-bis e 346-bis sono di particolare tenuita', le pene
sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per
chi si sia efficacemente adoperato per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione
degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle
somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da
un terzo a due terzi."
"Art. 323-ter (Causa di non punibilita')
Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti
previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di
induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e
354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono
svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque,
entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per
assicurare la prova del reato e per individuare gli altri
responsabili.
La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla
messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita
o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di
valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi
utili e concreti per individuarne il beneficiario
effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
La causa di non punibilita' non si applica quando la
denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla
commissione del reato denunciato. La causa di non
punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto
copertura che ha agito in violazione delle disposizioni
dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.".
Art. 2
Modifiche al codice
di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate
-
all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»
-
all'articolo 116, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»
-
all'articolo 268:
1) al comma 2-bis, dopo le parole:
degli interlocutori,
sono inserite le seguenti: «nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»
2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»
-
all'articolo 291:
1) al comma 1-ter, dopo le...
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