LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (24G00122)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 322-bis:

    1) al primo comma, alinea, le parole:

    , 322

    sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole:

    e 323

    sono soppresse

    2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse

  2. l'articolo 323 e' abrogato

  3. all'articolo 323-bis:

    1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»

    2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»

  4. all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» e' inserita la seguente: «346-bis,»

  5. l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente:

    Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

    Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

    La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.

    La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

    La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

    .

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riportano gli articoli 322-bis, 323-bis e 323-ter

    del codice penale come modificati dalla presente legge:

    "Art. 322-bis (Peculato, indebita destinazione di

    denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a

    dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla

    corruzione di membri delle Corti internazionali o degli

    organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari

    internazionali o di organizzazioni internazionali e di

    funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri).

    Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da

    317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

    1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,

    del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della

    Corte dei conti delle Comunita' europee

    2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a

    norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee

    o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'

    europee

    3) alle persone comandate dagli Stati membri o da

    qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'

    europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle

    dei funzionari o agenti delle Comunita' europee

    4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla

    base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee

    5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri

    dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'

    corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

    incaricati di un pubblico servizio

    5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori

    aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale

    internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte

    del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

    le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

    funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli

    addetti a enti costituiti sulla base del Trattato

    istitutivo della Corte penale internazionale

    5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita'

    corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

    incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di

    organizzazioni pubbliche internazionali

    5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari

    internazionali o di un'organizzazione internazionale o

    sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti

    internazionali

    5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o

    attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e

    degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di

    Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto

    offende gli interessi finanziari dell'Unione.

    Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo

    comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche

    se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:

    1) alle persone indicate nel primo comma del presente

    articolo

    2) a persone che esercitano funzioni o attivita'

    corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

    incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri

    Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

    Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai

    pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni

    corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio

    negli altri casi."

    "Art. 323-bis (Circostanze attenuanti)

    Se i atti previsti dagli articoli 314, 314-bis, 316,

    316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322,

    322-bis e 346-bis sono di particolare tenuita', le pene

    sono diminuite.

    Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319,

    319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, per

    chi si sia efficacemente adoperato per evitare che

    l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,

    per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione

    degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle

    somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da

    un terzo a due terzi."

    "Art. 323-ter (Causa di non punibilita')

    Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti

    previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

    321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di

    induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e

    354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono

    svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque,

    entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia

    volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per

    assicurare la prova del reato e per individuare gli altri

    responsabili.

    La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla

    messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita

    o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di

    valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi

    utili e concreti per individuarne il beneficiario

    effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

    La causa di non punibilita' non si applica quando la

    denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla

    commissione del reato denunciato. La causa di non

    punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto

    copertura che ha agito in violazione delle disposizioni

    dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.".

    Art. 2

    Modifiche al codice

    di procedura penale

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  6. all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

    6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate

  7. all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»

  8. all'articolo 116, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»

  9. all'articolo 268:

    1) al comma 2-bis, dopo le parole:

    degli interlocutori,

    sono inserite le seguenti: «nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»

    2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»

  10. all'articolo 291:

    1) al comma 1-ter, dopo le...

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