LEGGE 8 marzo 2017, n. 44 - Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (17G00057)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale»;

  1. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;

  2. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;

  3. all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono inserite le seguenti: «ed elementi»;

  4. all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

  5. all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

  6. all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

  7. all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;

  8. all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione;

    nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole»;

  9. all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

  10. all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;

  11. all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;

  12. nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica...

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