LEGGE 8 agosto 2024, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

Coming into Force10 Agosto 2024
Published date09 Agosto 2024
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2024/08/09/24G00130/CONSOLIDATED/20240810
Enactment Date08 Agosto 2024
Official Gazette PublicationGU n.186 del 09-08-2024
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 agosto 2024 MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri

Musumeci, Ministro per la

protezione civile e le politiche

del mare

Abodi, Ministro per lo sport e i

giovani

Piantedosi, Ministro dell'interno

Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo» sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono soppresse;

b) il secondo periodo e' soppresso

;

al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «alla contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilita' speciale».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «contributi pubblici," e,» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole: «di controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»;

alla rubrica, la parola: «vigilanza)» e' sostituita dalla seguente: «vigilanza».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

alla lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti: «al primo periodo,» e le parole: «sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2025"»;

alla lettera b), dopo le parole: «con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate», dopo le parole: «facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni» e dopo le parole: «delle Forze di Polizia» sono inserite le seguenti: «e delle Forze armate».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle seguenti: «20-novies del»;

al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)"» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

al capoverso 2-ter, le parole: «dalle societa' e soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle societa' e dai soggetti» e le parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-quater e' aggiunto il seguente:

"9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"

.

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: «e» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis», dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «di IVA,» sono inserite le seguenti: «per le infrastrutture»;

alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle seguenti: «con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)», le parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio nonche'», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;

al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di interpunzione «,» e' soppresso.

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto). - 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilita' di utilizzo di procedure che assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale"

.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unita' immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio...

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