LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167 - Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. (15G00184)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attivita' subacquea;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti sanzionatori;

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita' del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unita' da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unita' in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B ) o di riserva parziale (zone C ), per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;

i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unita' e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione...

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