LEGGE 4 agosto 2016, n. 163 - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (16G00174)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento». 2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;

b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)». 4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo: 1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;

1.2) le parole: «Patto di stabilita' interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;

2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e' presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine». 6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera e) e' abrogata;

d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonche' sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonche' sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;

e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;

f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;

g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonche' le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. 10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso». 7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;

c) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF». 8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato. 9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi...

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