LEGGE 29 luglio 2024, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca. (24G00123)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
-
Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Locatelli, Ministro per le
disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
126 del 31 maggio 2024.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 89.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31
MAGGIO 2024, N. 71
All'articolo 1:
al comma 1:
la lettera a) e' soppressa
alla lettera b), le parole: «dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»
alla lettera c), la parola: «Enti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «enti», la parola: «Federazioni» e' sostituita dalla seguente: «federazioni» e la parola: «Discipline» e' sostituita dalla seguente: «discipline»
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) all'ottavo periodo, le parole: "I soggetti di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'undicesimo periodo"
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento e al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
1-ter. Ai rapporti economici tra le societa' di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma
al comma 2:
all'alinea, le parole: «All'articolo 14, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 14 del»
alla lettera a):
il numero 1) e' soppresso
al numero 2), le parole: «dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»
alla lettera b), la parola: «Enti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «enti».
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a), capoverso «Art. 13-bis»:
al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito
"Commissione"» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata
"Commissione"»
al comma 2, dopo le parole: «La Commissione svolge» sono inserite le seguenti: «, prima e durante le competizioni,»
al comma 3, la parola: «federazioni» e' sostituita dalla seguente: «Federazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerita' e tempestivita', garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 7
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «, nonche' delle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' delle prescrizioni» e dopo le parole: «nei casi piu' urgenti, indica» sono inserite le seguenti:
alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni
alla lettera b), la parola: «federazioni» e' sostituita dalla seguente: «Federazioni»
alla lettera g), dopo le parole: «enti interessati» sono inserite le seguenti: «, leghe professionistiche» e le parole:
diverse da quelle
sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quella»
alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti
al comma 5, dopo le parole: «al Parlamento» sono inserite le seguenti: «, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti,»
al comma 6:
al terzo periodo, la parola: «Presidente» e' sostituita dalla seguente: «presidente» e dopo le parole: «avvocati del libero foro» sono inserite le seguenti: «iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e»
al quinto periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»
all'ottavo periodo, le parole: «Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso», le parole: «e con» sono sostituite dalle seguenti: «, presso» e le parole: «nonche' con» sono sostituite dalle seguenti: «e presso»
dopo il nono periodo e' inserito il seguente: «Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi»
al decimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», le parole: «di consulenza, nel settore» sono sostituite dalle seguenti:
di consulenza nel settore
e le parole: «, nonche' ricoprire» sono sostituite dalle seguenti: «ne' ricoprire»
all'undicesimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», dopo le parole: «fuori ruolo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «o in altra analoga posizione,» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»
dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente:
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario
al dodicesimo periodo, la parola: «Presidente» e' sostituita dalla seguente: «presidente»
al quattordicesimo periodo, le parole: «dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze» e le parole: «al Presidente» sono sostituite dalle seguenti:
al presidente
al quindicesimo periodo, le parole: «al Presidente, che e' organo» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente. Il segretario generale e' organo»
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «al bilancio di previsione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»
al comma 8:
al settimo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione di appartenenza» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «
a esso si applica altresi'»
al dodicesimo periodo, dopo le parole: «gli esperti, se» e' inserita la seguente: «operanti»
al comma 10, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e di indebitamento netto,» sono aggiunte le seguenti: «pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024,»
al comma 11:
alla lettera a), le parole: «alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630,» sono sostituite dalle seguenti:
all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e la parola: «Nazionali» e' sostituita dalla seguente: «nazionali»
alla lettera b), le parole: «del relativo fatturato» sono soppresse
al comma 12, primo periodo, le parole: «ad approvazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «all'approvazione del»
al comma 13, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate», la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate» e dopo le parole: «dall'anno 2027» nonche' dopo le parole: «di politica economica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»
alla lettera b), le parole: «1° luglio 2025» sono...
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