MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato, altresi', ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Nei»;
al secondo periodo, le parole: «potesta' genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilita' genitoriale»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge
;
al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni"
.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero...