LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Coming into Force31 Gennaio 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/01/30/21G00008/ORIGINAL
Published date30 Gennaio 2021
Enactment Date29 Gennaio 2021
Official Gazette PublicationGU n.24 del 30-01-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.

  3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 2021 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato, altresi', ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Nei»;

al secondo periodo, le parole: «potesta' genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilita' genitoriale»;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge

;

al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni"

.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero...

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