LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
-
Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020.
-
Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 313 del 18 dicembre 2020.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 34.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato, altresi', ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Nei»
al secondo periodo, le parole: «potesta' genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilita' genitoriale»
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge
al comma 3, le parole: «e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: "di durata non superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a cinquanta giorni"
.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis (Ulteriori...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA