LEGGE 29 dicembre 2016, n. 27 - Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario. (17R00064)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 58 del 31 dicembre 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, come determinata dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e' rideterminata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, in 212.150 migliaia di euro annui. Conseguentemente e' ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014. 2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;»;

  1. la lettera d) e' soppressa;

  2. la lettera f) e' soppressa. 3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, e' autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016. 4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3. 5. Il comma 14 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso. 6. Il comma 15 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, e' garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.». 7. Per...

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