LEGGE 28 febbraio 2020, n. 17 - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia. (20G00031)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la presente legge: Art. 1 1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonche' dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965. 2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, gia' oggetto di richiesta di attribuzione da parte del Comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. 3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020...

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