LEGGE 28 aprile 2016, n. 57 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Contenuto della delega 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

  1. prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

  2. disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

  3. operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

  4. disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

  5. disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

  6. regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

  7. individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

  8. regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

  9. regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

  10. prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

  11. prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';

  12. operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

  13. ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro...

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