LEGGE 27 maggio 2019, n. 51 - Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. (19G00060)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali;

le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;

2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2»;

  1. all'articolo 83: 1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore»;

    2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» e' soppressa;

  2. la tabella A.1 e' abrogata. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Comma 1, lettere a) e b): - a): il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, di seguito denominato: «Testo unico», come modificati dalla presente legge, sono i seguenti: «2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione;

    la circoscrizione Trentino-Alto Adige Sudtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali;

    le circoscrizioni cui sono assegnati due...

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