LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' 'Il Forteto'. (21G00025)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.

  3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' «Il Forteto» e una piu' approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, e' prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21, sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

323 del 31 dicembre 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 34.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalita' telematica e ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni"

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"

c) al comma 3, le parole: ", nel triennio 2018-2020," sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,"

al comma 8, le parole: «il termine per il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per il conseguimento dei requisiti»

al comma 10, alinea, le parole: «relative alle attivita' di contrasto al fenomeno epidemiologico» sono sostituite dalle seguenti:

derivanti dalle attivita' di contrasto al fenomeno epidemiologico

e le parole: «per "Matera 2019"» sono sostituite dalle seguenti: «per il programma "Matera 2019"»

al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:

"per il triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2020-2023".

2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unita' di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023

ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu' di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.

3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2019-2022".

4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e' incrementata di 39 unita' dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorche' unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall' anno 2022

ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali...

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