LEGGE 26 aprile 2019, n. 36 - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 52 del codice penale 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;

  1. al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

  2. dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 52 del codice penale, cosi' come modificato dalla presente legge...

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