LEGGE 24 luglio 2024, n. 105 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. (24G00124)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
-
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
124 del 29 maggio 2024.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 44.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
0a) all'articolo 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali piu' favorevoli"
alla lettera a):
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: "o di logge rientranti all'interno dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti: ", di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche"
al numero 2), capoverso b-ter), le parole: «tende a pergola con telo retrattile» sono sostituite dalle seguenti: «tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile,» e le parole:
tende a pergola con elementi
sono sostituite dalle seguenti:
ovvero con elementi
alla lettera b):
al numero 1), dopo le parole: «la stessa o da quello» sono inserite le seguenti: «, rilasciato o assentito,», le parole: «o unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «o unita' immobiliare,» e le parole: «rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimita' dei titoli pregressi»
al numero 2), le parole: «previsioni di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui agli articoli 34-ter,», la parola: «concorre» e' sostituita dalla seguente:
concorrono
e le parole: «37, commi 1, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «37, commi 1, 3, 5 e 6»
al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non sia disponibile copia" sono sostituite dalle seguenti: "non siano disponibili la copia o gli estremi"»
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) all'articolo 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso"
b-ter) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,"
alla lettera c):
al numero 1) e' premesso il seguente:
01) al comma 1 e' premesso il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unita' immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6"
al numero 1):
ai capoversi 1-bis e 1-ter, le parole: «senza opere» sono soppresse
al capoverso 1-quater:
al primo periodo, le parole: «qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo» sono sostituite dalle seguenti:
inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo
al secondo periodo, le parole: «Il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso», dopo le parole: «n. 1444» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei parcheggi» sono sostituite dalle seguenti: «di parcheggi»
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria»
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di...
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