LEGGE 21 maggio 2019, n. 43 - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. (19G00051)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma...

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