LEGGE 21 aprile 2016, n. 7 - Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attivita' della subacquea industriale. (16R00267)

(Pubblicata nel Supp. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Generalita' e definizioni 1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformita' con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attivita' della subacquea industriale, come definite dal presente articolo. 2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione delle unita' professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attivita' lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime in shore ed offshore o interne. 3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attivita' subacquee svolte: a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

  1. per fini di ricerca o di attivita' scientifica o culturale, salvo che tali attivita' comportino, a giudizio dell'autorita'...

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