LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00197)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.

269 del 28 ottobre 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento

Ordinario.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28

OTTOBRE 2020, N. 137

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, »

il comma 2 e' soppresso

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3» e le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1»

al comma 5, le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito»

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»

al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso

.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo e' calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-ter (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di...

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