Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71
Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
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all'articolo 1:
1) il comma l e' sostituito dal seguente:
1. La presente legge e' volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta', nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attivita' educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso
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2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni
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all'articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia»;
2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»;
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»;
4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita' politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1
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5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da...