LEGGE 16 marzo 2017, n. 30 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. (17G00043)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti: a) definizione delle attivita' di protezione civile come insieme delle attivita' volte a tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attivita' di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonche' inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalita' dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

  1. organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilita' di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalita' di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;

  2. attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilita', i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attivita' fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarieta' e garantendo l'unitarieta' dell'ordinamento;

    a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile, nonche' al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilita' del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

  3. disciplina della partecipazione e delle responsabilita' dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attivita' di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunita', anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita', nonche' di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attivita' di protezione civile;

  4. disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;

  5. istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

  6. disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestivita' e l'omogeneita' della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalita' di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilita' e all'effettiva operativita', anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalita' di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;

  7. previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalita' di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettivita' delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravita' dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione: 1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

    2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

    3) alle modalita' di reperimento delle forniture di beni di prima necessita', di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attivita' produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

  8. disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

  9. disciplina, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure...

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