LEGGE 13 ottobre 2020, n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999. (20G00164)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione medesima.

    Art. 3

    Entrata in vigore

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 ottobre 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Di Maio, Ministro degli affari esteri

    e della cooperazione internazionale

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

    CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO

    DELLA REPUBBLICA GABONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN

    MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

    Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue:

    Articolo l

    Soggetti

    La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

    Articolo 2

    Imposte considerate

  4. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento,

  5. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

  6. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

    a) per quanto concerne il Gabon

    1) l'imposta sulle societa'

    2) l'imposta minima forfetaria

    3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche

    4) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

    (qui di seguito indicate quali «imposta gabonese»)

    b) per quanto concerne l'Italia:

    l) l'imposta sul reddito delle persone fisiche

    2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche

    3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

    (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

  7. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

    Articolo 3

    Definizioni generali

  8. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    a) il termine «Gabon» designa il territorio nazionale compreso il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica gabonese, in conformita' del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti

    b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonche', oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti

    c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Gabon o l'Italia

    d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone

    e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione

    f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente

    g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente

    h) il termine «nazionali» designa:

    i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente

    ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente

    i) l'espressione «autorita' competente» designa:

    i) nel caso del Gabon: il Ministro incaricato delle finanze e del bilancio od il suo rappresentante debitamente autorizzato

    ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze

  9. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

    Articolo 4

    Residenti

  10. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

  11. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

    a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente

    quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali)

    b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente

    c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'

    d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

  12. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

    Articolo 5

    Stabile organizzazione

  13. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari attraverso la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

  14. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

    a) una sede di direzione

    b) una succursale

    c) un ufficio

    d) un'officina

    e) un laboratorio

    f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali

    h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi

  15. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

    a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa

    b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna

    c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa

    d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa

    e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

  16. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente-diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata

    stabile organizzazione

    nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

  17. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT