LEGGE 13 novembre 2020, n. 155 - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. (20G00174)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. E' istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonche' del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalita' e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020.

  2. La Giornata si celebra il 20 febbraio di ogni anno, e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - La legge 11 gennaio 2018, n. 3, reca: «Delega al

    Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali

    nonche' disposizioni per il riordino delle professioni

    sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della

    salute.».

    - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n.

    260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive),

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio

    1949, e' il seguente:

    Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli

    effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e

    dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti

    giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del

    Trattato e del Concordato con la Santa Sede

    il 28

    settembre: anniversario della insurrezione popolare di

    Napoli

    .

    - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo

    1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi),

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977,

    e' il seguente:

    Art. 2. - Le solennita'...

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