LEGGE 13 luglio 2016, n. 150 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. (16G00162)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attivita' creditizia;

b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

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