LEGGE 12 ottobre 2020, n. 145 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. (20G00163)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Clausola di invarianza finanziaria

  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Di Maio, Ministro degli affari esteri

    e della cooperazione internazionale

    Amendola, Ministro per gli affari

    europei

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

    ACCORDO DI COOPERAZIONE

    sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea

    e i suoi Stati membri, da una parte,

    e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in appresso denominati gli

    Stati membri

    , e

    L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione» o «UE»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in appresso denominata

    Afghanistan

    ,

    dall'altra,

    in appresso denominate congiuntamente «parti»,

    RIBADENDO il loro impegno a favore della sovranita', dell'indipendenza e dell'integrita' territoriale dell'Afghanistan

    RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite, alle convenzioni internazionali e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

    RICONOSCENDO i legami storici, politici ed economici tra le parti

    CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione sulla base di valori comuni e del reciproco vantaggio

    CONSIDERANDO gli obiettivi politici, i valori e gli impegni comuni cui le parti aderiscono, tra cui il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo

    RICONOSCENDO che tali principi costituiscono parte integrante dello sviluppo a lungo termine

    RICONOSCENDO che il popolo afghano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtu' della costituzione dell'Afghanistan, e' titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese

    CONSIDERANDO che l'Unione si e' impegnata a sostenere gli sforzi compiuti dall'Afghanistan per ottimizzare il proprio sviluppo nel prossimo decennio di trasformazione

    SOTTOLINEANDO gli impegni reciproci assunti nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan svoltesi a Bonn nel dicembre 2011, a Tokyo nel luglio 2012 e a Londra nel dicembre 2014

    RIBADENDO l'impegno dell'Afghanistan a continuare a migliorare la governance e l'impegno dell'Unione nei confronti di un dialogo duraturo con l'Afghanistan

    CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla portata globale delle relazioni che intendono promuovere attraverso il presente accordo

    RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per i propri popoli e la loro volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse

    RICONOSCENDO che, conformemente alla costituzione dell'Afghanistan, l'emancipazione delle donne e la loro piena partecipazione su basi di parita' in tutte le sfere della societa', compresa la partecipazione all'elaborazione di decisioni nell'ambito del processo politico a tutti i livelli, sono essenziali per conseguire l'uguaglianza e la pace

    RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a basso reddito, in situazione post-conflitto e senza sbocco sul mare, ai fini di una crescita economica sostenuta e dello sviluppo sostenibile, di una tempestiva e piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU e gli eventuali parametri di sviluppo successivamente adottati dall'Afghanistan, nonche' di una maggiore integrazione dell'Afghanistan nella regione

    RICONOSCENDO la necessita' di adottare misure efficaci per promuovere l'integrita' e la responsabilita', garantire il corretto impiego dei fondi pubblici e lottare contro la corruzione

    RICONOSCENDO che una maggiore cooperazione tra le parti dovrebbe favorire la capacita' dell'Afghanistan di migliorare la qualita' dell'amministrazione e la governance, nonche' la trasparenza e l'efficacia della gestione delle finanze pubbliche

    RIBADENDO l'importanza del coordinamento nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali, in particolare per quanto riguarda le strategie delle parti in materia di sfide globali e di cooperazione economica regionale

    RICONOSCENDO che il terrorismo rappresenta una minaccia per le rispettive popolazioni e per la sicurezza comune, ed esprimendo il proprio fermo impegno a combattere tutte le forme di terrorismo, istituendo una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per eliminarle in conformita' del diritto internazionale, ivi compresi i diritti umani e il diritto umanitario

    RIBADENDO l'impegno comune a combattere la criminalita' organizzata, compresi la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il traffico di stupefacenti, anche attraverso meccanismi regionali e internazionali

    RICONOSCENDO che il traffico di stupefacenti illegali rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza e che occorre una cooperazione regionale e internazionale concertata per contrastare la coltivazione, la produzione, l'agevolazione, il traffico e il consumo di stupefacenti e la relativa domanda, nonche' la diversione dei precursori, e riconoscendo l'importanza di mezzi di sostentamento alternativi per i coltivatori di papavero in tale contesto

    RICONOSCENDO la necessita' di rispettare gli impegni internazionali a favore del disarmo e della non proliferazione

    CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, prefiggendosi il compito di perseguire i crimini piu' gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale,

    RICONOSCENDO che gli scambi e gli investimenti diretti esteri svolgeranno un ruolo significativo nello sviluppo dell'Afghanistan e che le parti attribuiscono particolare importanza ai principi e alle norme riguardanti il commercio internazionale contenuti, tra l'altro, nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

    (OMC)

    ESPRIMENDO il loro fermo impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, anche in ambiti quali la protezione dell'ambiente, una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e una promozione e un'attuazione efficaci delle norme del lavoro riconosciute a livello internazionale

    RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione

    RICONOSCENDO che occorre rivolgere particolare attenzione alla situazione e ai diritti fondamentali dei rifugiati e degli sfollati interni, compreso il ritorno sicuro, ordinato e volontario alle loro case

    PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi all'Afghanistan che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del suddetto titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformita' del protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali ulteriori misure interne all'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai...

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