LEGGE 12 ottobre 2020, n. 139 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. (20G00158)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4

    Clausola di invarianza finanziaria

  5. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  6. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

    Art. 5

    Entrata in vigore

  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Di Maio, Ministro degli affari

    esteri e della cooperazione

    internazionale

    Guerini, Ministro della difesa

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

    Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

    Mongolia sulla cooperazione nel settore della Difesa

    Introduzione

    Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia

    (denominati in seguito «le Parti»):

    confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite

    desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa

    accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti,

    Hanno concordato quanto segue:

    Art. 1.

    Principi e scopi

    La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, di reciprocita' ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonche' con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

    Art. 2.

    Cooperazione generale

  8. Attuazione

    1. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che prevedranno i luoghi, le date e il numero dei partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.

    2. Il Piano annuale di cooperazione dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.

    3. L'organizzazione e la conduzione di concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia.

    4. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Mongolia, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate...

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