LEGGE 12 ottobre 2020, n. 138 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. (20G00157)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
-
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
-
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
-
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
ACCORDO DI PARTENARIATO sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri»,
da una parte, e
LA NUOVA ZELANDA
dall'altra,
in seguito denominati «le parti»,
CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici, economici e culturali che le uniscono
ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre 2007, della dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare il ruolo dell'ONU
RIAFFERMANDO il loro fermo impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e della buona governance
RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda a favore dei principi del trattato di Waitangi
SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo
ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato
CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione
DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi
RICONOSCENDO la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza
RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale
RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il comune interesse a promuovere la comprensione reciproca e forti legami interpersonali, anche mediante il turismo, accordi reciproci in virtu' dei quali i giovani possano soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e altri soggiorni di breve durata
RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica, la governance economica globale, la stabilita' finanziaria e il multilateralismo efficace
RIBADENDO il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali
PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e la Nuova Zelanda, segnatamente in materia di gestione delle crisi, scienza e tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformita' e misure sanitarie
PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Nuova Zelanda che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalita' dell'accordo
La finalita' del presente accordo e' instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello.
Articolo 2
Base della cooperazione
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Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance.
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
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Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti.
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Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici.
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Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'ampliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici.
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L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
Articolo 3
Dialogo
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Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'.
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Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:
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vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario
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consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti
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consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno
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riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali
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dialoghi settoriali su questioni di interesse comune
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scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.
Articolo 4
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali
Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.
Articolo 5
Dialogo politico
Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.
Articolo 6
Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello
Stato di diritto
Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le...
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