LEGGE 12 ottobre 2020, n. 136 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. (20G00156)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo quadro di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 dell'accordo medesimo.

    Art. 3

    Clausola di invarianza finanziaria

  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Di Maio, Ministro degli affari

    esteri e della cooperazione

    internazionale

    Amendola, Ministro per gli affari

    europei

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

    ACCORDO QUADRO

    tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e

    l'Australia, dall'altra

    L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

    e

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri»,

    da una parte, e

    L'AUSTRALIA

    dall'altra,

    in seguito denominati «le parti»,

    CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono

    ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003

    RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008

    RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite

    RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e del buon governo

    SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo

    ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato

    CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione

    DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi

    ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali

    AFFERMANDO la volonta' di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza

    RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione

    ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale

    BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformita' per i prodotti industriali e scambio di dati dei passeggeri aerei

    PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Finalita' dell'accordo

  5. L'accordo persegue le seguenti finalita':

    a) istituire un partenariato rafforzato tra le parti

    b) fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco

    c) rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

  6. In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la cooperazione.

    Articolo 2

    Fondamenti della cooperazione

  7. Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni.

  8. Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali e lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito - nonche' dei principi dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.

  9. Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti.

  10. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, compreso il cambiamento climatico.

  11. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo.

  12. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

    Articolo 3

    Dialogo politico

  13. Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare.

  14. Il dialogo politico ha l'obiettivo di:

    a) promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali

    b) rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilita' di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle questioni mondiali e regionali.

  15. Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme:

    a) consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario

    b) consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi stabiliti dalle parti

    c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti

    d) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune

    e) scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo.

    Articolo 4

    Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello

    Stato di diritto

    Le parti convengono di:

    a) promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo...

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