MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2024, N. 63
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» e' soppresso, dopo le parole: «nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» sono inserite le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico» e le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),» sono soppresse;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «almeno al 20 per cento,» sono inserite le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantita' conferite o della produzione primaria,» e dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al quinto periodo, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «relative» e' sostituita dalla seguente: «relativi»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "e della pesca" sono inserite le seguenti: "nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168"
;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,» e le parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura» sono soppresse;
al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,», dopo le parole: «e' incrementata di» sono inserite le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e» e dopo le parole: «10 milioni di euro» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; al terzo periodo, le parole: «pari a 10 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro» e le parole: «delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario
;
al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,», le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto» e la parola: «prolificazione» e' sostituita dalla seguente: «proliferazione»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del contributo per singolo intervento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
;
al comma 6, capoverso 6, dopo le parole: «sono prorogati di due anni» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge,», le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;
al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo» e le parole: «e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «e di quello della pesca e dell'acquacoltura»;
al terzo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,»;
al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito...