LEGGE 12 aprile 2019, n. 31 - Disposizioni in materia di azione di classe. (19G00038)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe 1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente: «TITOLO VIII-bis DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI Art. 840-bis (Ambito di applicazione). - I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe puo' agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma. Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe. Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). - La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilita' delle informazioni in esso contenute. Il procedimento e' regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed e' definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non puo' essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. La domanda e' dichiarata inammissibile: a) quando e' manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;

d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione di classe e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilita' della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale. Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese. Art. 840-quater (Pluralita' delle azioni di classe). - Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale. Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma e' dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ne' quando la medesima causa e' cancellata dal ruolo ovvero e' definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria. Quando una nuova azione di classe e' proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa e' cancellata dal ruolo e non e' ammessa la riassunzione. E' fatta salva la proponibilita' delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma. Art. 840-quinquies (Procedimento). - Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti...

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