LEGGE 10 luglio 2015, n. 14 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. (15R00382)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 29 del 17 luglio 2015 (n.23) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 1. Fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e' sostituito dai seguenti: "6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La soglia di anomalia e' individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento e' stabilito in base alla prima...

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