LEGGE 10 luglio 2015, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali. (15R00380)

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 (n. 23). L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 1. Il primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e' sostituito dal seguente: «Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni gia' in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e' complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data». 2. All'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: "a bis) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.";

  1. la lettera b) e' cosi' sostituita: "b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: '3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facolta' di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.' ". 3. All'art. 39 della legge regionale n. 9/2015 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2 bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia.". 4. All'art. 49 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica e' annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 5.";

  2. al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale...

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