LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005. (20G00152)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

    Art. 3

    Misure attuative della Convenzione

  3. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalita' di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

  4. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

    Art. 4

    Copertura finanziaria

  5. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativa.

    Art. 5

    Entrata in vigore

  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Council of Europe

Framework Convention

on the Value of Cultural

Heritage for Society

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa

sul valore del patrimonio culturale per la societa'

Consiglio d'Europa - (CETS no. 199) Faro, 27.10.2005 Traduzione non ufficiale in Italiano

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune

riconoscendo la necessita' di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale

rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualita' della vita, in una societa' in costante evoluzione

riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle liberta' altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo

(1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)

convinti della necessita' di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale

convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano cosi' il dialogo fra le culture e le religioni

richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa

(1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000)

convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione si impegnano:

  1. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale e' inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, cosi' come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

  2. a riconoscere una responsabilita' individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale

  3. a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualita' della vita

  4. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:

    - al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una societa'...

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