DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n. 195 - Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Legalizzazione di lavoro irregolare

  1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata del legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

  2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita'

    1. i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

  3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati

    1. copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; b) attestato di pagamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT