Il leasing nel fallimento
Autore | Antonella Antonucci |
Pagine | 1021-1031 |
Antonella Antonucci
Il leasing nel fallimento
S: 1. La situazione antecedente alla riforma fallimentare. – 2. La ‘locazione nanziaria’: congurazio-
ne della fattispecie e limiti dell’ambito di applicazione della norma. – 3. I singolari rinvii del 1° comma.
– 4. Gli eetti patrimoniali del fallimento dell’utilizzatore. – 5. Il valore del bene oggetto di locazione
nanziaria: la ‘lacuna’ della riforma e l’intervento del correttivo. – 6. Il fallimento del concedente.
1. Su puntuale indicazione di delega1, la riforma fallimentare introduce, con l’art.
72 quater2, un articolato quadro di riferimento normativo dell’incidenza del fallimento
sui rapporti pendenti di leasing3, intervenendo ad alleviare – non ad elidere, per i pro-
li che via via emergeranno – la faticosa opera della giurisprudenza, chiamata a decidere
navigando attraverso frammenti di disciplina – specica per il leasing, ma variamente
orientata a parziali nalità – e controversa applicazione di regole dettate dalla legge fal-
limentare per i tipi contrattuali codicistici.
Le questioni legate all’individuazione della normativa applicabile hanno involto con
particolare rilievo le ipotesi di risoluzione del contratto e di fallimento di una delle parti,
discutendosi se il fallimento integrasse una species di inadempimento, se e quali norme
della legge fallimentare dovessero trovare applicazione in caso di fallimento dell’utilizza-
tore o del concedente, giungendo a dierenziate conclusioni che restavano comunque
chiuse nella logica frammentaria e microeconomica che improntava la legge fallimentare4,
pur ispirata all’ideologica equiparazione fra interesse della massa e interesse pubblico5.
1 L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, 6° co., lett. a, n. 7, in ne.
2 Il cui testo riporto, per comodità del lettore. “Articolo 72 quater – Locazione nanziaria – 1. Al contratto di
locazione nanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvi-
sorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal
contratto. 2. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l’eventuale dierenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del
bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a). 3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi al passivo per la dierenza
fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. 4. In caso di fal-
limento delle società autorizzate alla concessione di nanziamenti sotto forma di locazione nanziaria, il contrat-
to prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo
pagamento dei canoni e del prezzo pattuito”. L’inciso evidenziato è stato inserito dall’art. 4, 8° co. d. lgs. 12 set-
tembre 2007, n. 169, portante disposizioni integrative e correttive alla riforma della disciplina del fallimento.
3 Con specico riferimento al contratto in questione, si è condivisibilmente considerato pendente il con-
tratto di leasing qualora il fallimento “intervenga prima della naturale scadenza del contratto e dell’esercizio
del diritto di riscatto”: I, Commento all’art. 72 quater, ne Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jo-
rio, coordinato da Fabiani, Zanichelli, 2006, I, 1188 (e al sito www.ilcaso.it), ove anche indicazione sulle
analoghe conclusioni raggiunte in dottrina con riferimento alla previgente disciplina.
4 La riforma della legge fallimentare apre diverso scenario, dovuto al mutamento di prospettiva che Umberto
Belviso così stigmatizza: “Ciò che cambia, nella legge fallimentare riformata, è, innanzi tutto, l’idea stessa che,
di fronte all’insolvenza, la cosa migliore da fare, da un punto di vista socio-economico, sia la dissoluzione
dell’impresa”. G, M B, Manuale di diritto commerciale, 13° ed. Cedam, 2007, 713.
5 S, Motivi ispiratori e valutazioni interpretative della riforma concorsuale, in Banca borsa tit. cred.
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