DELIBERA 18 novembre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo (pos. 1426/13). (Delibera n. 13/389). (13A10641)

LA COMMISSIONE Premesso: che la Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais Trasporti, Gallo, T.U.A. e Sarp), svolge attivita' di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le Province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 21 e 30 maggio 2013, la Autolinee Giamporcaro S.r.l. e le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 328/13/DG, la Autolinee Giamporcaro S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10489, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del...

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