Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia

AutoreStella Laforgia
Pagine165-170
Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro
purchessia
S L
1. In un saggio pubblicato sulla rivista Il Giornale di Diritto del lavoro e di
Relazioni Industriali, nel 2010, il prof. Bruno Veneziani, seguendo il metodo
storico-comparato, compie una complessa ricostruzione della nozione di “digni-
tà”, così come è stata percepita nel corso del tempo e come si è andata struttu-
rando nei diversi ordinamenti giuridici (V, 2010).
In particolare, nello scritto l’Autore si domanda se esista un autonomo diritto
alla dignità e quale sia il suo signicato, soprattutto in quella peculiare relazione
contrattuale che sottende il contratto di lavoro.
Invero, tutta la tradizione teorica europea vede i divergenti, quando non op-
posti, orientamenti ideologici, come la dottrina sociale della Chiesa e il sociali-
smo, convenire (anche se involontariamente) sulla nalità che la strategia poli-
tica deve perseguire e, cioè, la promozione dell’individuo sollevato dai bisogni
materiali indotti dall’industrializzazione, garantendone, in tal modo, la libertà.
Quest’ultima è precondizione per la realizzazione della dignità della persona
non solo nella polis, ma anche nel contesto più ristretto dei luoghi di produzione,
dove è maggiore il pericolo di limitazioni alla realizzazione dei valori immate-
riali del lavoratore.
In Italia, è la Costituzione a normativizzare questi valori ed, in particolare,
quanto alla dignità, essa permea di sé tutte le disposizioni che riguardano ‘la
persona che lavora’.
Nella Costituzione non vi è una denizione precipua della dignità; pur tutta-
via, vi è l’individuazione di quel valore che il linguaggio e la percezione comuni
intendono sia come autocoscienza del singolo individuo rispetto all’altro da sé
sia come percezione che l’ambiente sociale ha dello stesso secondo valori e cri-
teri condivisi. Infatti, vi è il riconoscimento e la tutela della dignità nell’art. 2,
che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazio-
ni sociali dove svolge la sua personalità; nell’art. 3, dove essa viene aggettivata,
diventando ‘sociale’ ed è assicurata dalla rimozione degli ostacoli alla libertà e
all’uguaglianza; ancora, nell’art. 36, co. 1, che aggiunge alla mera corrispettività
della retribuzione la funzione di liberare il lavoratore e la sua famiglia dallo stato
di bisogno, garantendone, così, un’esistenza (oltre che libera) dignitosa; nell’art.
41, co. 2, che subordina l’esercizio dell’iniziativa economica privata all’utilità

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT