Cambi di riferimento del 18 gennaio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di

approvazione del relativo regolamento;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.

50, ed in particolare l'allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 56, lettera d), del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, che ha abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.

361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21

gennaio 1999, n. 22;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5

dicembre 1997, n. 430;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del

Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21

dicembre 1999, n. 554;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza

della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 9/00

del 21 agosto 2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in particolare,

gli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nella parte in cui menzionano

anche i lavori in economia;

Ritenuto di doversi conformare ai predetti rilievi e,

attesa quindi, la necessita' di emanare il presente regolamento per le forniture e i

servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Tipologie di prestazione e limiti di spesa.

  1. Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8

    del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia

    sono i seguenti:

    1. servizi di pulizia, derattizzazione e di

      disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione e

      riscaldamento degli stessi locali;

    2. spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione

      a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre

      manifestazioni - ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza,

      comunque denominati;

    3. locazione per breve periodo di locali, anche con idonee

      attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b),

      ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero

      idonei locali demaniali;

    4. divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre

      comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi

      di informazione;

    5. acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e

      pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

    6. spese di traduzione ed interpretariato, lavori di

      copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa

      provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

    7. riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di

      autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese

      per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri

      materiali di consumo;

    8. trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio

      e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di

      cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

      acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri

      oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennita', feste nazionali,

      manifestazioni e ricorrenze varie;

    9. spese di rappresentanza del Ministro e dei

      Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23

      maggio 1924, n. 827;

    10. spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri

      oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e

      locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale

      didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di

      macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

    11. spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e

      riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere,

      macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale

      tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonche' per l'acquisto

      e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese

      le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

    12. spese per lo svolgimento di corsi di formazione e

      perfezionamento del personale;

    13. spese minute, non previste nei punti precedenti, fino

      all'importo di lire cinque milioni.

  2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m)

    ed n) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il

    relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni;

    per quelle di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei

    casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.

  3. I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono

    adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al

    consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.

  4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi

    fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in piu' forniture o

    servizi.

    Art. 2.

    Forme della procedura

  5. L'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi

    indicati al precedente articolo 1, ha luogo:

    1. in amministrazione diretta;

    2. a cottimo fiduciario;

    3. parte in amministrazione diretta e parte a cottimo

    fiduciario.

    Art. 3.

    Amministrazione diretta

  6. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

    1. i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione

      puo' ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e

      mezzi di proprieta' dell'amministrazione medesima;

    2. le forniture e le provviste a pronta consegna, nei

      limiti della tipologia e di importo indicati all'articolo 1, con l'osservanza delle

      procedure di cui all'articolo 5.

      Art. 4.

      Cottimo fiduciario

  7. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati

    all'articolo 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o

    imprese.

  8. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le

    forniture di beni necessarie per l'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.

  9. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle

    disposizioni di cui all'articolo 5.

    Art. 5.

    Scelta del contraente

  10. I preventivi per l'esecuzione dei servizi e delle

    forniture da effettuarsi in economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o

    imprese ritenuti idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialita' o l'urgenza del

    servizio o della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il

    ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto degli oneri

    fiscali, non superi l'importo di lire quindici milioni, nel caso in cui la congruita' del

    prezzo risulti dagli elenchi di cui all'articolo 8 o, comunque, da altro sistema di

    rilevazione dei prezzi.

  11. La lettera di invito a presentare offerte, oltre a

    indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le sue caratteristiche tecniche e le

    modalita' di esecuzione ed assistenza, deve prevedere espressamente le condizioni alle

    quali e' assoggettata la fornitura stessa, le modalita' ed il termine per la presentazione

    delle offerte.

  12. La scelta del contraente avviene in base all'offerta

    economicamente piu' vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito in

    ordine decrescente di importanza ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del

    prezzo piu' basso previa la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto

    dell'offerta nella stessa lettera di invito.

    Art. 6.

    Ordinazione della fornitura

  13. L'ordinazione dei servizi e delle forniture e' disposta

    dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia e

    deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all'offerta presentata e selezionata,

    con lettera d'ordine o altro atto equipollente, comunque contenente le condizioni di

    esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le penali per ritardo, le modalita' di

    pagamento, l'obbligo posto a carico dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme

    legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'amministrazione di

    risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere alla

    esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero

    in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura quando il termine pattuito riveste

    carattere di essenzialita'.

    Art. 7.

    Casi particolari di procedura

  14. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite

    massimo di valore di lire duecento milioni, anche al di fuori delle ipotesi contemplate

    all'articolo 1, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:

    1. scioglimento di un precedente rapporto contrattuale,

      qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio

      nel termine previsto dal contratto stesso;

    2. completamento di forniture...

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