Cambi di riferimento del 18 gennaio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di
approvazione del relativo regolamento;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50, ed in particolare l'allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 56, lettera d), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che ha abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio 1999, n. 22;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430;
Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 9/00
del 21 agosto 2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in particolare,
gli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nella parte in cui menzionano
anche i lavori in economia;
Ritenuto di doversi conformare ai predetti rilievi e,
attesa quindi, la necessita' di emanare il presente regolamento per le forniture e i
servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Tipologie di prestazione e limiti di spesa.
-
Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia
sono i seguenti:
-
servizi di pulizia, derattizzazione e di
disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonche' spese per illuminazione e
riscaldamento degli stessi locali;
-
spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione
a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni - ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza,
comunque denominati;
-
locazione per breve periodo di locali, anche con idonee
attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b),
ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero
idonei locali demaniali;
-
divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre
comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi
di informazione;
-
acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e
pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
-
spese di traduzione ed interpretariato, lavori di
copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa
provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;
-
riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di
autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese
per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri
materiali di consumo;
-
trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio
e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di
cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;
acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri
oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennita', feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie;
-
spese di rappresentanza del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
-
spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri
oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e
locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale
didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di
macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
-
spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e
riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere,
macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale
tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonche' per l'acquisto
e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese
le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
-
spese per lo svolgimento di corsi di formazione e
perfezionamento del personale;
-
spese minute, non previste nei punti precedenti, fino
all'importo di lire cinque milioni.
-
-
Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m)
ed n) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il
relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni;
per quelle di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei
casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.
-
I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono
adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al
consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.
-
E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi
fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in piu' forniture o
servizi.
Art. 2.
Forme della procedura
-
L'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi
indicati al precedente articolo 1, ha luogo:
-
in amministrazione diretta;
-
a cottimo fiduciario;
-
parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
fiduciario.
Art. 3.
Amministrazione diretta
-
-
Sono eseguiti in amministrazione diretta:
-
i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione
puo' ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e
mezzi di proprieta' dell'amministrazione medesima;
-
le forniture e le provviste a pronta consegna, nei
limiti della tipologia e di importo indicati all'articolo 1, con l'osservanza delle
procedure di cui all'articolo 5.
Art. 4.
Cottimo fiduciario
-
-
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati
all'articolo 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o
imprese.
-
Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le
forniture di beni necessarie per l'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.
-
L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 5.
Art. 5.
Scelta del contraente
-
I preventivi per l'esecuzione dei servizi e delle
forniture da effettuarsi in economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o
imprese ritenuti idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialita' o l'urgenza del
servizio o della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il
ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto degli oneri
fiscali, non superi l'importo di lire quindici milioni, nel caso in cui la congruita' del
prezzo risulti dagli elenchi di cui all'articolo 8 o, comunque, da altro sistema di
rilevazione dei prezzi.
-
La lettera di invito a presentare offerte, oltre a
indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le sue caratteristiche tecniche e le
modalita' di esecuzione ed assistenza, deve prevedere espressamente le condizioni alle
quali e' assoggettata la fornitura stessa, le modalita' ed il termine per la presentazione
delle offerte.
-
La scelta del contraente avviene in base all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito in
ordine decrescente di importanza ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del
prezzo piu' basso previa la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto
dell'offerta nella stessa lettera di invito.
Art. 6.
Ordinazione della fornitura
-
L'ordinazione dei servizi e delle forniture e' disposta
dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia e
deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all'offerta presentata e selezionata,
con lettera d'ordine o altro atto equipollente, comunque contenente le condizioni di
esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le penali per ritardo, le modalita' di
pagamento, l'obbligo posto a carico dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme
legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'amministrazione di
risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere alla
esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero
in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura quando il termine pattuito riveste
carattere di essenzialita'.
Art. 7.
Casi particolari di procedura
-
Possono essere eseguiti in economia, entro il limite
massimo di valore di lire duecento milioni, anche al di fuori delle ipotesi contemplate
all'articolo 1, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:
-
scioglimento di un precedente rapporto contrattuale,
qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio
nel termine previsto dal contratto stesso;
-
completamento di forniture...
-
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