DECRETO 1 settembre 2009 - Riconoscimento dell''idoneita'' di altre lauree ai fini dello svolgimento dell''attivita'' di informatore scientifico farmaceutico. (09A11478)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi' che il Ministro della salute puo', sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa, sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo ulteriori tipologie di lauree;

Vista l'ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'istruzione...

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