DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2009, n. 4 - Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Data di Entrata in Vigore:01 Aprile 2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile, di adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonche' per assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformita' alla normativa comunitaria.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di quote latte

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

    4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009.

    4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

    a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007 - 2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

    b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

    4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

    .

  2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' inserito il seguente:

    Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validita' nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

    2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva al periodo 2007/2008, la quota e' assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

    3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilita' del titolare dell'azienda.

    4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorita':

    a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi gia' riassegnati;

    b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

    c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta.

    5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di...

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