DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138Regolamento recante norme per larevisione generale delle zone censuarie delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliariurbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzionedell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662pag. 4??DECRETO DE...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138. Regolamento recante norme per la revisione generale

delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei

relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi

154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la

revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a

destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima

diretta, delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o

particolare, nonche' le variazioni delle unita' di misura di

consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;

Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone

censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,

classificazione e classamento di tutte le unita' immobiliari e dei

relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio

urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1

dicembre 1949, n. 1142;

Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n.

427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in

parte i criteri per la revisione della qualificazione,

classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane,

previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto

legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre

1949, n. 1142;

Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

1993, n. 75;

Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato

decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma

5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che

prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di

consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n.

6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del

Dipartimento del territorio;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visto il parere della conferenza unificata Statocitta' ed autonomie

locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Revisione delle zone censuarie

1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di

territorio provinciale, che puo' comprendere un solo comune o una

porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da

similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.

2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria,

qualora costituisca porzione dello stesso, e' ulteriormente

articolato in microzone, con le modalita' di cui all'articolo 2.

3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite

le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone

censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai

comuni in merito alle microzone.

Art. 2.

Articolazione del territorio comunale in microzone

1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o,

nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio

comunale che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione,

urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonche' nella

dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona

le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche,

epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti

territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori,

ed in particolare per l'incidenza su tali entita' delle

caratteristiche estrinseche delle unita' immobiliari.

2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio

territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente

articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con

la lettera A.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio

comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del

dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi,

con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al

suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.

4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al

comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio

del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi

giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione e' trasmessa

al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto

ediliziourbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed

infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del

dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici,

possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con

deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente

ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con

le modalita' di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1

gennaio dell'anno successivo.

6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai

commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del

territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti,

possono formulare osservazioni alla commissione censuaria

provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel

presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro

i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via

definitiva l'articolazione in microzone.

Capo II

Art. 3.

Determinazione dell'unita' di consistenza

1. L'unita' di consistenza delle unita' immobiliari urbane a

destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui

all'allegato B, e' il metro quadrato di superficie catastale. I

criteri di determinazione di tale superficie sono descritti

nell'allegato C al presente regolamento.

2. Le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, di cui al

comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unita' di

superficie.

Art. 4.

Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione

1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento

del territorio compilano un quadro di qualificazione e

classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro

generale di cui all'allegato B, tutte le categorie riscontrate nella

zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna

categoria e' suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si

avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari

del dipartimento del territorio, istituito con decreto del Ministro

delle finanze 23 dicembre 1992, delle informazioni contenute nelle

schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2,

nonche' dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede

locale.

2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1

possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del

dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni

socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente

nella zona censuaria.

3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione

della commissione censuaria provinciale competente per territorio.

Art. 5.

Revisione delle tariffe d'estimo

1. Al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente

ritraibile dalle unita' immobiliari urbane, al netto delle spese e

perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo

attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi

espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi

disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di

riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.

2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari

urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per

ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per

unita' di superficie, di cui all'articolo 3, da effettuarsi sulla

base:

  1. dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai

    dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui

    agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo

    catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della

    Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;

  2. dei valori di mercato degli immobili, determinandone la

    redditivita'...

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