DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138Regolamento recante norme per larevisione generale delle zone censuarie delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliariurbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzionedell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662pag. 4??DECRETO DE...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 138. Regolamento recante norme per la revisione generale
delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei
relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi
154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la
revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima
diretta, delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o
particolare, nonche' le variazioni delle unita' di misura di
consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;
Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento di tutte le unita' immobiliari e dei
relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
dicembre 1949, n. 1142;
Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n.
427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in
parte i criteri per la revisione della qualificazione,
classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane,
previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1949, n. 1142;
Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75;
Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato
decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma
5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che
prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di
consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n.
6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del
Dipartimento del territorio;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della conferenza unificata Statocitta' ed autonomie
locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Revisione delle zone censuarie
1. La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di
territorio provinciale, che puo' comprendere un solo comune o una
porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da
similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.
2. L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria,
qualora costituisca porzione dello stesso, e' ulteriormente
articolato in microzone, con le modalita' di cui all'articolo 2.
3. Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite
le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone
censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai
comuni in merito alle microzone.
Art. 2.
Articolazione del territorio comunale in microzone
1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o,
nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio
comunale che presenta omogeneita' nei caratteri di posizione,
urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonche' nella
dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona
le unita' immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche,
epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti
territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori,
ed in particolare per l'incidenza su tali entita' delle
caratteristiche estrinseche delle unita' immobiliari.
2. I comuni provvedono a delimitare nell'ambito del proprio
territorio, le microzone, in base ai criteri definiti nel presente
articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con
la lettera A.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio
comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del
dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Una copia degli atti deliberativi,
con i relativi allegati grafici e descrittivi, viene trasmessa al
suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.
4. Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al
comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio
del dipartimento del territorio, entro i successivi centoventi
giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione e' trasmessa
al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto
ediliziourbanistico, ovvero nella dotazione di servizi ed
infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti uffici del
dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici,
possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con
deliberazione del consiglio comunale, da comunicare al competente
ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con
le modalita' di cui al comma 3. La deliberazione ha effetto dal 1
gennaio dell'anno successivo.
6. Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del
territorio, entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti,
possono formulare osservazioni alla commissione censuaria
provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti nel
presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro
i successivi sessanta giorni la commissione definisce in via
definitiva l'articolazione in microzone.
Art. 3.
Determinazione dell'unita' di consistenza
1. L'unita' di consistenza delle unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui
all'allegato B, e' il metro quadrato di superficie catastale. I
criteri di determinazione di tale superficie sono descritti
nell'allegato C al presente regolamento.
2. Le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane, di cui al
comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unita' di
superficie.
Art. 4.
Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
1. Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento
del territorio compilano un quadro di qualificazione e
classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento al quadro
generale di cui all'allegato B, tutte le categorie riscontrate nella
zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna
categoria e' suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si
avvalgono dei dati rilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari
del dipartimento del territorio, istituito con decreto del Ministro
delle finanze 23 dicembre 1992, delle informazioni contenute nelle
schede previste dalle norme tecniche di cui all'articolo 2, comma 2,
nonche' dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede
locale.
2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1
possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del
dipartimento del territorio in conseguenza di intervenute variazioni
socioeconomiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente
nella zona censuaria.
3. I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all'approvazione
della commissione censuaria provinciale competente per territorio.
Art. 5.
Revisione delle tariffe d'estimo
1. Al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente
ritraibile dalle unita' immobiliari urbane, al netto delle spese e
perdite eventuali, si procede alla revisione delle tariffe d'estimo
attualmente vigenti, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi
espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi
disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di
riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari.
2. La revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari
urbane a destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per
ogni zona censuaria, categoria e classe, della rendita catastale per
unita' di superficie, di cui all'articolo 3, da effettuarsi sulla
base:
-
dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai
dati di mercato delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 14 a 26 del regolamento per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
-
dei valori di mercato degli immobili, determinandone la
redditivita'...
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