CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. 7617 - Criteri per il rilascio dell''autorizzazione ai Laboratori per l''esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all''articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. (10A13000)

Premesse.

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n. 1086/1971 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.».

Ad oggi le autorizzazioni ai laboratori prove materiali sono rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 346/STC del 16 dicembre 1999. La predetta circolare ministeriale definisce una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove sui materiali da costruzione un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Tuttavia, al fine di semplificare l'iter procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione, di migliorare l'applicazione delle piu' recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualita', affidabilita' ed indipendenza nelle attivita' di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori in argomento, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformita' ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nonche' ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente Circolare, si e' tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante «Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/1999, restando confermata la validita' delle autorizzazioni gia' rilasciate. 1. Disposizioni generali

1.1. Campo di applicazione.

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 nonche' alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione: Settore A

Comprendente le prove sui seguenti materiali:

Calcestruzzi;

Acciai;

Laterizi;

Leganti idraulici. Settore B

Comprendente le prove sui seguenti materiali:

Legno massiccio;

Legno lamellare;

Pannelli a base di legno.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potra' riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.

Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, per «Laboratorio» che effettua le prove e le certificazioni si intende l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a cio' necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2. Soggetto gestore.

Il soggetto gestore del laboratorio puo' essere una ditta individuale, una societa' o un ente pubblico.

Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le societa' i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attivita' imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonche' in attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

1.3. Garanzia di Qualita'.

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualita' dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualita' (SGQ) che sovraintenda all'attivita' del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validita', nonche' con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformita' del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualita', gestito in modo autonomo da un «Responsabile della Qualita'», appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed e' responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualita', che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualita', anche in formato elettronico, e' depositato presso il Servizio Tecnico Centrale. 2. Direttore del laboratorio

2.1. Requisiti del Direttore.

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;

delle procedure sperimentali;

della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;

del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Il curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attivita' rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione.

2.2. Compiti, mansioni e limitazioni.

Il Direttore del laboratorio:

sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;

adotta le corrette procedure operative sperimentali;

presta con continuita' la propria attivita' professionale nel laboratorio;

vigila con continuita' sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;

assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;

sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilita' della corretta esecuzione delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore e' fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di piu' di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attivita' svolte nella stessa sede. Il Direttore puo' svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attivita' professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale e' Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

In caso di temporanea indisponibilita' del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purche' dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli. 3. Personale

La funzionalita' del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio e' autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovra' trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di prove effettuate e certificate. L'attivita' dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attivita' del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio nell'orario di apertura dello stesso.

3.1. Requisiti ed oneri.

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalita' di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovra' essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonche' dall'attivita' svolta nel campo delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza puo' essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attivita' di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Puo' costituire altresi' titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.

Il personale del laboratorio dovra' assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo...

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