L'Ordine Di Demolizione Di Opera Abusiva, Tra Processo Amministrativo E Giudicato Penale

AutoreGaetano Caponnetto
Pagine530-532
530
dott
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
L’ORDINE DI DEMOLIZIONE
DI OPERA ABUSIVA,
TRA PROCESSO
AMMINISTRATIVO
E GIUDICATO PENALE
di Gaetano Caponnetto
Intendo trattare il problema del potere-dovere attribu-
ito al Giudice penale, nell’ipotesi di condanna def‌initiva di
reato edilizio, di disporre la demolizione dell’ opera abusi-
va conferendo la relativa attività alle Pubbliche Ammini-
strazioni sulla base di un rapporto, a mio parere, impro-
priamente def‌inito quale "protocollo d’intesa".
In verità, se volessimo approfondire la natura giuridica
di tale accordo, dovremmo più che altro ritenere una vera
e propria delega del potere e dell’ attribuzione del Giudice
penale, titolare del provvedimento repressivo, che asse-
gna alla Pubblica Amministrazione comunale il compito
di provvedere materialmente alla demolizione dell’ opera.
Ma, in verità, tale delega non è affatto prevista dal T.U.
380/2001, essendo, appunto, attribuito al Giudice penale
di disporre la demolizione dell’opera abusiva ai sensi dell’
art. 7 della L. 47/1985, comma 9°, secondo cui "per le opere
abusive, il Giudice con la sentenza di condanna per il rea-
to di cui all’art. 17, lett. b), della L. 28/1/1977 n. 10, come
modif‌icato dal successivo art. 20 della citata L. 47/1985,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita".
Tale inciso sta a signif‌icare che il potere repressivo e
demolitorio dell’ opera abusiva è conferito testualmente al
Sindaco (art. 7, comma 5°, L. 47/1985) "l’opera acquisita
deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese
del responsabile dell’abuso, salvo che con Deliberazione
Consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali".
Possiamo allora concludere che il potere repressivo
dell’abuso edilizio compete, sia al Sindaco che al Giudice
penale.
Ma, nel nostro Stato che è Stato di diritto, secondo un
principio indefettibile della nostra Costituzione, sappiamo
che ai sensi dell’ art. 113 "contro gli atti della Pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizio-
nale dei diritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli Or-
gani di giurisdizione ordinaria o amministrativa".
In altri termini, contro un provvedimento, sia del Sin-
daco che del Giudice penale, avente per oggetto la demoli-
zione di un’opera abusiva, provvedimento che si ritiene il-
legittimo, è garantita dalla Costituzione la relativa tutela.
Ed è proprio dalla relazione tra provvedimenti del
Giudice amministrativo e del Giudice penale che talvolta
viene a conseguire una incertezza di comportamenti, se
non addirittura una vera e propria contraddittorietà degli
effetti conseguenti.
Intendo fare, appunto, riferimento ad alcune decisioni
giurisprudenziali ed a fatti concreti accaduti, non man-
cando di soffermarmi su alcuni aspetti particolari che sot-
topongo alla rif‌lessione di tutti.
Protocollo di intesa
Intanto, possiamo dire che ai sensi dell’art. 62 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, "T.U. delle Disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia",
il Ministero della Giustizia può provvedere con propri fon-
di essendo stata stipulata una convenzione organizzativa
tra i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture, dei
Trasporti e della Difesa in tema di demolizione di opere
abusive, 15/12/2005.
Quindi, il protocollo d’intesa del quale si parla, ove sia
stato posto in essere per ragioni di spesa, è superf‌luo (il
testo del protocollo d’intesa pare sia stato posto in essere
per l’anticipazione delle spese a carico del Comune).
Peraltro, come statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, 18
febbraio 2001 n. 206, "non si può ipotizzare l’aff‌idamento
alla PA. dell’esecuzione di un provvedimento del Giudice,
salva espressa disposizione di legge".
Le varie problematiche
Legittimamente il Giudice penale ordina la demolizio-
ne dell’ opera abusiva dopo la sentenza passata in cosa
giudicata e dopo avere accertato che l’immobile è ancora
non demolito.
Ma, da tale situazione derivano i primi problemi:
1) se per l’immobile abusivo è stata posta domanda di sa-
natoria, sia ex condono edilizio che per accertamento di con-
formità, ed il relativo procedimento è ancora in corso, l’or-
dine di demolizione del Giudice penale dovrà sospendersi?
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con sen-
tenza 7 novembre 2000 n. 3508, che "il Giudice dell’Esecu-
zione deve sospendere l’esecuzione dell’ordine di demoli-
zione se il procedimento amministrativo sul punto è ancora
pendente, f‌ino all’accertamento della decisione dell’auto-
rità amministrativa o della giurisdizione amministrativa ".
Dunque, anche dinnanzi ad una sentenza passata in
cosa giudicata, ove sia stato proposto ricorso dinnanzi al
Giudice amministrativo e questo sia tuttora pendente, il
Giudice penale deve sospendere la demolizione dell’ opera.
Tuttavia, vi sono sentenze, sempre della Corte di Cassa-
zione, di segno assolutamente contrario, ritenendosi che
tale esito del giudizio amministrativo non si protragga per
tanto tempo.
È evidente la contraddizione delle due statuizioni.
2) Ma i problemi continuano ad esservi allorquando si
incrociano i due processi, quello penale e quello ammini-
strativo.

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