L'opposizione di terzo
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 309-316 |
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@1 Generalità
L’opposizione di terzo (artt. 404 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione straordinario (può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato della sentenza) e facoltativo (il terzo può far valere le proprie ragioni anche mediante un’autonoma azione di accertamento del proprio diritto) concesso a un soggetto che non è stato parte del giudizio concluso con la sentenza impugnata, per tutelare un suo autonomo diritto incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza (opposizione di terzo ordinaria), oppure per eliminare un pregiudizio che la sentenza può produrre nella sua sfera giuridica, nel caso in cui la stessa sia frutto del dolo o della collusione delle parti in suo danno (opposizione di terzo revocatoria).
Parte del processo, in quanto tale non abilitata all’opposizione di terzo, è sia la parte in senso formale (il soggetto che compie gli atti del processo), sia la parte in senso sostanziale (il titolare del diritto oggetto del processo). Anche il soggetto intervenuto nel corso del processo assume la qualità di parte, ma qualora venga estromesso dal processo egli assume la veste di "terzo", e può quindi fare opposizione ai sensi dell’art. 404 c.p.c. (Cass. n. 9500/2003), al pari del litisconsorte necessario escluso (Cass. n. 11185/2003).
Le sentenze contro le quali può essere proposta l’opposizione di terzo sono le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive; queste ultime possono essere le sentenze di condanna, le sentenze costitutive e di accertamento (Verde), che sono tutte esecutive già dalla pronuncia in primo grado (art. 282 c.p.c.).
@2 Tipologie
L’opposizione di terzo, come anticipato, si distingue in opposizione di terzo ordinaria e revocatoria.
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@@a) Opposizione di terzo ordinaria
È l’opposizione proposta da un terzo il cui diritto sia assolutamente incompatibile con quello dichiarato nella sentenza pronunciata tra altre parti (art. 404, 1° comma, c.p.c.).
La situazione accertata o costituita dalla sentenza deve comportare la soppressione o la limitazione del diritto del quale il terzo si afferma titolare (Cass. n. 4103/2001). Pertanto, non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo a proporre l’opposizione ordinaria, ma soltanto quello che deriva dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 1997/2003).
Ad esempio, la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva la...
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