L'Omesso Avviso Delle Garanzie Difensive Previste Per L'Alcoltest

AutoreRoberta Del Monaco
Pagine94-99
94
dott
2/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
L’OMESSO AVVISO
DELLE GARANZIE DIFENSIVE
PREVISTE PER L’ALCOLTEST (*)
di Roberta Del Monaco
SOMMARIO
1. Premessa: i termini d’una questione controversa. 2. Il fram-
mentario quadro ermeneutico di riferimento. 3. Una precisa-
zione sull’ambito di operatività del dovere di avvertimento.
4. La messa a fuoco di un concetto sfumato: la “parte” che
“assiste” al compimento dell’atto nullo. 5. Sui conf‌ini di una
“autodifesa tenica” non esclusiva.
1. Premessa: i termini d’una questione controversa
La pronuncia in esame illumina un tema che da lungo
tempo divideva la giurisprudenza di legittimità, spaccata
in diversi orientamenti, tutti fondati su quello che la Cor-
te di cassazione ha inf‌ine ritenuto un presupposto logico-
giuridico errato.
Il problema nasce da una situazione, purtroppo, non
rara: la polizia giudiziaria non fornisce al conducente che
debba sottoporsi ad alcoltest l’avviso circa la facoltà di
contattare un difensore che, se prontamente reperibile,
avrebbe diritto d’assistere all’atto. Da tale omissione di-
scende l’inosservanza dell’art. 114 disp. att. c.p.p. (1), cui
corrisponde una nullità a regime intermedio, per essere
stata limitata una prerogativa attinente all’assistenza di-
fensiva.
Fin qui, nulla quaestio, o quasi (2). Quale sia però l’ul-
timo termine utile per eccepire il vizio era questione di-
battuta, sulla quale era sorto un imbarazzante contrasto
giurisprudenziale. Un solo dato pareva condiviso da tutti:
dal momento che la parte vi assiste, l’eccezione dev’essere
formulata subito prima o immediatamente dopo il com-
pimento dell’atto, come recita l’art. 182, comma 2, primo
periodo, c.p.p. Vedremo come proprio questo punto è stato
posto in discussione e scardinato dalla Corte di cassazione.
Nel caso di specie, il giudice f‌irmatario del decreto
penale di condanna aveva ignorato l’eccezione di nulli-
tà dell’accertamento probatorio (alcoltest) sollevata dal
difensore per la prima volta con una memoria depositata
contestualmente all’atto di nomina.
Di parere contrario quello del dibattimento, che, adito
con l’opposizione, aveva ritenuto sussistente e tempestiva-
mente dedotta la nullità in discorso. Inutilizzabili gli esiti
dell’etilometro, l’imputato era stato assolto per insussi-
stenza del fatto (3).
Avverso questa pronuncia aveva proposto ricorso per
cassazione il procuratore generale, deducendo violazione
di legge processuale in tema di nullità e sostenendo che
l’eccezione proposta dalla difesa fosse intempestiva: l’im-
putato stesso (rectius, la persona sottoposta ad indagini)
avrebbe dovuto dedurre il vizio, poco prima ovvero appena
dopo il compimento dell’atto cui aveva “assistito” (4).
La quarta Sezione della Corte di cassazione, ravvisando
un contrasto giurisprudenziale in materia, aveva ritenuto
doveroso rimettere la questione all’adunanza plenaria, già
interpellata invano sul tema qualche anno prima (5).
Nel pregevole intento di razionalizzare la caotica stra-
tif‌icazione giurisprudenziale, i giudici remittenti eviden-
ziavano un sostanziale accordo circa l’applicabilità al caso
in esame dell’art. 182, comma 2, primo periodo, c.p.p., a
norma del quale la parte che assiste al verif‌icarsi della nul-
lità ha l’onere di eccepirla prima del compimento dell’atto
stesso o, impraticabile questa via, immediatamente dopo.
Voci distoniche, invece, emergevano tra le varie pronunce
di legittimità circa l’individuazione d’un termine spirato il
quale l’eccezione fosse preclusa (6).
L’apprezzabile decisione cui sono approdate le Sezio-
ni Unite è ormai nota: la nullità intermedia generata dal
mancato avvertimento in discorso va eccepita entro la de-
liberazione della sentenza di primo grado, in applicazione
dell’art. 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., in combi-
nato disposto con l’art. 180 c.p.p.
2. Il frammentario quadro ermeneutico di riferimento
Non è agevole compendiare gli indirizzi interpretativi
presenti alla vigilia della sentenza in commento, anche
perché essi non si esaurivano in quelli elencati nella pro-
nuncia di rimessione. Il quesito rivolto alle Sezioni Unite
e, di conseguenza, il principio di diritto da queste espresso,
non rimane invero conf‌inato alle sole conseguenze di un
esame etilometrico svolto in assenza di garanzie, ma assu-
me portata più vasta: in qualche modo abbraccia anche le
ulteriori attività d’indagine menzionate dall’art. 356 c.p.p.
e svolte dalla polizia giudiziaria, quali perquisizioni, se-
questri, acquisizione di plichi o corrispondenza ed accer-
tamenti urgenti.
Per ragioni di completezza, dunque, lo sguardo va rivol-
to anche agli arresti giurisprudenziali che hanno affronta-
to il medesimo tema, ma con riferimento ai diversi atti di
indagine appena elencati. Vediamoli con ordine.
Alcuni precedenti già contenevano in nuce quella più
apprezzabile decisione cui approderà il supremo consesso:
pur senza argomentare sulle ragioni a sostegno dell’opzio-
ne ermeneutica prescelta, si affermava che la nullità in pa-
rola potesse essere dedotta entro e non oltre la sentenza di
primo grado (7). Nell’ambito di questo solco interpretativo,
è degno di nota un provvedimento di merito che sembra
porsi come precursore della decisione che qui si esamina:
vi si statuisce che al caso di specie non è applicabile l’art.
182, comma 2, primo periodo, c.p.p., dal momento che lad-
dove la norma si riferisce alla “parte che assiste al compi-
mento dell’atto”, non può che indicare il difensore (8).
Tuttavia, l’opinione maggioritaria si orientò quasi subito
nel senso di giudicare applicabile la disposizione per cui la
presenza della parte al verif‌icarsi dell’invalidità la costringe ad
eccepire il vizio prima o subito dopo che l’atto si compia (9).

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