L. 9 novembre 2012, n. 195

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1/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per
tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei
centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimen-
to di collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli
uff‌ici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione
di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specif‌icità dei regimi e delle
funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,
contabile e militare, nonchè all’Avvocatura dello Stato;
b) durata dell’incarico;
c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connes-
so allo svolgimento dell’incarico;
d) possibili situazioni di conf‌litto di interesse tra le funzioni
esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle
esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori
ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi com-
plessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collo-
camento non può comunque determinare alcun pregiudizio con
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni
di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano
ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli or-
gani di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali
comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1 bis
del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se
conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente
legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che,
successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di col-
locamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si in-
tendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato
relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora
l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione
di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi
all’entrata in vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è
trasmesso alle Camere ai f‌ini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza
il decreto legislativo può essere comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposi-
zioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
75. - 81. (Omissis).
82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione,
di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro
trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa eff‌icace,
salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività
svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
83. (Omissis).
2. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
f‌inanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimen-
to delle attività previste dalla presente legge con le risorse uma-
ne, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
VIII
L. 9 novembre 2012, n. 195. Ratif‌ica ed esecuzione del Pro-
tocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 270 del 19 novembre 2012).
1. (Autorizzazione alla ratif‌ica). 1. Il Presidente della Repubblica
è autorizzato a ratif‌icare il Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene cru-
deli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data
al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28
del Protocollo stesso.
3. (Clausola di neutralità f‌inanziaria). 1. Le spese connesse al-
l’istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla preven-
zione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste
interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori
oneri per la f‌inanza pubblica.
2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e se-
guenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità,
rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico
della f‌inanza pubblica.
3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli arti-
coli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza
nuovi o maggiori oneri per la f‌inanza pubblica e con l’utilizzo
delle risorse umane, f‌inanziarie e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente.
4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale.
PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NA-
ZIONI UNITE CONTRO LA TORTURA E ALTRI TRATTAMEN-
TI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI,
fatto a New York il 18 dicembre 2002
(Traduzione non uff‌iciale)
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
1. 1. Lo scopo del presente Protocollo è l’istituzione di un siste-
ma di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali
e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della
libertà, al f‌ine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti.

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