D.L. 14 agosto 2013, n. 93

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leg
6/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in ma-
teria di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonchè in tema di protezione civile e di commis-
sariamento delle province (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 191 del 16 agosto 2013), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 15 ottobre 2013, n. 119 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 242 del 15 ottobre 2013).
(Estratto)
CAPO I
PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE
1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessua-
le e atti persecutori). 1. All’articolo 61 del codice penale è
aggiunto, in f‌ine, il seguente numero:
«11 quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la
vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale
nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto
in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero
in danno di persona in stato di gravidanza.»
1 bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice
penale è abrogato.
1 ter. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice
penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il
genitore, anche adottivo, il tutore.»
2. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale,
dopo il numero 5 bis) sono aggiunti i seguenti:
«5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5 quater) nei confronti di persona della quale il col-
pevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero
colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione
affettiva, anche senza convivenza.».
2 bis. All’articolo 609 decies del codice penale sono
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «per il delitto previ-
sto dall’articolo 609 quater» sono inserite le seguenti: «o
per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commes-
si in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un
minorenne in danno dell’altro genitore»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in dan-
no dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo
comma si considera effettuata anche ai f‌ini dell’adozione
dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, non-
ché 330 e 333 del codice civile».
2 ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale,
le parole: «f‌ino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti:
«f‌ino a euro 1.032».
3. All’articolo 612 bis del codice penale, sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal co-
niuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovve-
ro se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici
o telematici»;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono in-
seriti i seguenti: «La remissione della querela può essere
soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile
se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma.».
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, le parole: “valuta l’eventuale adozione
di provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i
provvedimenti”.
4 bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legge 23 feb-
braio 2009, n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, le parole: «di atti persecutori, di cui
all’articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall’artico-
lo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572,
600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale porno-
graf‌ico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601,
602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies
o 612 bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7.».
2. (Modif‌iche al codice di procedura penale e disposizioni
concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la
persona). 1. Al codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in f‌ine, i
seguenti periodi: «Al momento dell’acquisizione della no-
tizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria
informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La
persona offesa è altresì informata della possibilità dell’ac-
cesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo
76 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
successive modif‌icazioni.»;
0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f ter) è
aggiunta la seguente: «f quater) delitto previsto dall’arti-
colo 612 bis del codice penale.»;
a) all’articolo 282 bis, comma 6, dopo la parola «571,»
sono inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi
procedibili d’uff‌icio o comunque aggravate,», le parole «e
609 octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609 octies e
612, secondo comma,» e sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti
parole: «, anche con le modalità di controllo previste al-
l’articolo 275 bis»;
a bis) all’articolo 282 quater, comma 1, è aggiunto, in
f‌ine, il seguente periodo: «Quando l’imputato si sottopo-
ne positivamente ad un programma di prevenzione della
violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del ter-
ritorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al
pubblico ministero e al giudice ai f‌ini della valutazione ai
sensi dell’articolo 299, comma 2.»;
b) all’articolo 299:

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