L'intervento delle sezioni unite sulla nozione di circolazione dei veicoli a motore

AutoreGiorgio Gallone
Pagine783-795
783
Dottrina
L’INTERVENTO DELLE SEZIONI
UNITE SULLA NOZIONE
DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La remissione degli atti al Primo presiden-
te della Cassazione relativamente al problema dei limiti del
concetto di circolazione ai f‌ini dell’applicabilità delle norme
sull’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. 3. La nozione tec-
nico-giuridica di circolazione dei veicoli. 4. La circolazione
dei veicoli e dei natanti ai f‌ini della competenza del Giudice
di pace. 5. Il luogo della circolazione previsto dalla copertura
assicurativa obbligatoria per la r.c.a. 6. Tra i veicoli a mo-
tore soggetti all’obbligo di assicurazione rientrano anche le
macchine operatrici. 7. Circolazione stradale, uso del veicolo
e nesso di causalità, alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite.
1. Premessa
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione si sono
occupate per la prima volta dei limiti del concetto di cir-
colazione dei veicoli ai f‌ini dell’applicabilità delle norme
sull’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. (C. Sez. Un.
15/8620, pubblicata per esteso in questa Rivista 2015, 593,
N.d.R.). Il problema affrontato è di notevole rilevanza non
solo giuridica ma anche sociale: la stessa Corte Costituzio-
nale ha affermato come i contratti di assicurazione rela-
tivi alla circolazione dei veicoli coprano “rischi di massa”
(C. cost. 98/215), ha qualif‌icato l’assicurazione obbliga-
toria per la r.c.a. “normativa di ordine pubblico” (C. cost.
83/77), ed ha ritenuto che l’esigenza di garantire un risar-
cimento del danno alle vittime della circolazione stradale
sia di “pubblico interesse” (C. cost. 73/24), in quanto la
normativa relativa all’assicurazione obbligatoria per la
r.c.a. è disposta a f‌ini di ordine pubblico perché diretta sia
al raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in
favore dei danneggiati, che alla realizzazione, nel settore,
di quelle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha
conferito rilevanza costituzionale (C. cost. 83/77).
L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, inserito nel
titolo X, capo I, dedicato all’obbligo di assicurazione,
stabilisce che i veicoli a motore debbano essere coperti
dall’assicurazione per la responsabilità civile prevista
dall’art. 2054 c.c.. È stato osservato in dottrina che a li-
vello semantico occorre immaginare l’art. 122, I comma,
del Codice delle Assicurazioni come una “scatola” la qua-
le può contenere esclusivamente situazioni recanti uno
specif‌ico “marchio”: quello della circolazione dei veicoli
così come prevista dall’art. 2054 c.c. (GALLONE, Il nesso
causale nel danno derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore. Prof‌ili di diritto sostanziale, in Temi rom.
1999, 373). Secondo la S.C. (C. 82/3038) il rinvio all’art.
2054 c.c. è operato proprio al f‌ine di identif‌icare la specie
di responsabilità civile che deve essere coperta, ovvero-
sia quella nascente dall’attività di circolazione dei veicoli
senza guida di rotaie. Sussiste la copertura assicurativa, e,
di conseguenza, è proponibile l’azione diretta da parte del
danneggiato nei confronti di un’impresa di assicurazione
solo qualora trovi specif‌ica applicazione la norma codici-
stica. In caso contrario, se, ad esempio, fosse applicabile
l’art. 2043 c.c., ovvero l’art. 2051 c.c., non vi sarebbe né
copertura assicurativa né azione diretta. Il “marchio” deve
essere, quindi, rispettoso della volontà del legislatore del
1942, ed il richiamo operato dall’art. 122 del C.d.A. all’art.
2054 c.c. va inteso non come recezione di ogni ipotesi sog-
gettiva astrattamente implicata da tale disposizione, ma,
piuttosto, come riferimento all’attività di circolazione in-
tesa in senso oggettivo (GALLONE, Il nesso causale nel
danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Prof‌ili di diritto sostanziale, in Temi rom. 1999, 373). La
scatola non è, infatti, così grande da poter includere i dan-
ni cagionati da un veicolo in circolazione e non dalla circo-
lazione dello stesso; in modo analogo nel “contenitore” non
possono rientrare i danni cagionati dall’uso improprio del
veicolo (GALLONE, Il danno derivante dalla circolazione
dei veicoli e il danno derivante dai veicoli in circolazione,
in Giur. it. 1998, I, 1, 1122).
Qualora, ad esempio, un’autocisterna in sosta in un’a-
rea di uso pubblico prenda fuoco, e cagioni danni per la
fuoriuscita di gas inf‌iammabile nel momento in cui il con-
ducente del mezzo azioni la pistola di erogazione del gas,
secondo la S.C. (C. 13/5398) le cause del danno non sono
eziologicamente collegabili con la circolazione del veico-
lo. In tale ipotesi, considerando come circolazione il fatto
in sé della sosta dell’autocisterna addetta al rifornimento
del gas, resta, comunque, escluso il nesso di causalità tra
circolazione e danno (C. 13/5398). La sosta rappresenta,
infatti, una fase della circolazione f‌ino a quando non so-
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2015

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